Basi giuridiche
La Legge sui trapianti stabilisce i requisiti per i trapianti, facendo sì che organi e tessuti possano essere trapiantati in modo sicuro.
Ai sensi dell’articolo 119a della Costituzione federale, nel 2007 è entrata in vigore la Legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti: SR 810.21).
La Legge sui trapianti in vigore stabilisce a quali condizioni organi, tessuti o cellule possono essere impiegati a scopi di trapianto e contribuisce a far sì che vi siano a disposizione organi, tessuti e cellule umani a scopi di trapianto. La legge federale impedisce abusi nel trattamento degli organi e protegge le persone coinvolte nel trapianto. La Legge sui trapianti è completata da sei ordinanze:
- Ordinanza sui trapianti
- Ordinanza sull’attribuzione di organi
- Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sull’attribuzione di organi
- Ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi
- Ordinanza sugli xenotrapianti
- Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti
Modifica alla legge sui trapianti approvata dall’elettorato, non ancora entrata in vigore.